Statuto

Statuto dell’organizzazione di volontariato O.N.L.U.S.

La Racchetta

Prevenzione Repressione Incendi Boschivi e Protezione Civile

Per l’articolo 8 della legge n. 266 del 11/08/1991 il presente statuto è esente dall’imposta di bollo e di registro.

Costituzione e scopi

Articolo 1

É costituita l’associazione di volontariato O.N.L.U.S. “La Racchetta”, attualmente con sede via di Marciola snc, Comune di Scandicci, località Poggio La Sughera.

Articolo 2

L’associazione non ha scopo di lucro e non persegue fini politici o religiosi, ma di solidarietà civile ed ambientale espletata con continuità e mezzi propri oppure ricevuti in uso da enti o persone.

L’associazione ha per scopo:

  • Prevenzione, avvistamento e repressione degli incendi boschivi come servizio alla collettività ed in collaborazione con gli enti istituzionalmente preposti
  • Operazioni di protezione civile d’intesa con gli enti preposti
  • La diffusione di cultura ambientalista
  • I servizi di pubblica utilità

Mezzi finanziari

Articolo 3

Il patrimonio dell’associazione è costituito dai beni ad essa appartenenti ed è incrementato dalle seguenti entrate:

  1. Quota del tesseramento sociale
  2. Ricavato da manifestazioni
  3. Contributi erogati da enti o persone
  4. Convenzioni stipulate con enti
  5. Proventi da servizi di pubblica utilità
  6. Attività commerciali e produttive marginali
  7. Donazioni e lasciti testamentari

Articolo 4

In caso di scioglimento dell’associazione i beni che residueranno dopo la liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato che operino in settori affini. Sono da preferirsi, se esistenti, quelle organizzazioni che conservino uguali servizi negli stessi territori in cui opera l’organizzazione Racchetta. Qualora fra i beni dell’associazione dovessero trovarsi terreni e beni immobili, ma mancassero associazioni che svolgono servizio sui territori dove sono ubicati, tali beni saranno devoluti all’amministrazione comunale di compenza se intende svolgere attività antincendio.In caso di scioglimento dell’associazione i liquidatori debbono essere nominati in base al volere dei soci espresso in assemblea con le regole dettate dall’articolo 21 del Codice Civile Italiano entro un mese dal provvedimento di scioglimento.Se lo scioglimento è deliberato dall’assemblea la nomina dei liquidatori deve essere fatta dall’assemblea stessa con la maggioranza prevista dall’articolo 21 del Codice Civile Italiano entro un mese dalla decisione di scioglimento.

Obblighi e diritti dei soci 

Articolo 5

  • Ordinari

Sono coloro che, avendo compiuto il diciottesimo anno di età, partecipano attivamente alla vita sociale; hanno obblighi operativi ed adempimenti sociali.

  • Aggregati

Sono coloro che, non avendo raggiunto la maggiore età, non possiedono la capacità di agire per cui tali soci hanno obblighi operativi ed adempimenti sociali, ma non possiedono diritto di voto.

  • Matricole

Sono coloro che, non avendo raggiunto il sedicesimo anno di età, non soltanto non possiedono la capacità di agire, per cui non hanno diritto di voto nelle assemblee né possono partecipare ad alcuna attività istituzionale dell’Associazione. Il loro passaggio a soci aggregati è automatico al compimento dell’età richiesta e dietro presentazione del certificato medico richiesto.

  • Sostenitori

Sono enti o persone che non partecipano attivamente alla vita sociale, non hanno obblighi operativi né adempimenti sociali, ma contribuiscono al finanziamento dell’organizzazione con quote a loro discrezione.

  • Onorari

Sono persone che hanno particolari meriti nei confronti dell’organizzazione, indipendentemente che ne siano o no soci ordinari. Detti soci saranno menzionati in apposito registro. Tale titolo è pari a quello di socio sostenitore per quanto riguarda gli adempimenti ed i diritti sociali.

Articolo 6

I soci aggregati possono fare parte delle squadre antincendio e di protezione civile solo nei limiti previsti dalle normative vigenti in materia perché, in base alla normativa vigente, non coperti da assicurazione anche se chi esercita la patria potestà ha firmato un’apposita dichiarazione che solleva l’organizzazione da ogni responsabilità.In ogni caso la domanda di ammissione all’associazione dovrà essere sottoscritta da chi esercita la patria potestà.Tutti i soci ordinari che desiderano far parte delle squadre antincendio e di protezione civile all’atto della domanda di ammissione debbono allegare un certificato medico che dichiari l’idoneità fisica a tali attività.I soci matricole non possono far parte delle squadre antincendio, delle squadre di protezione civile né adoperarsi nei compiti di gestione dell’attività associativa che comportino un pericolo per la loro condizione nei limiti delle normative vigenti in materia. Al compimento del sedicesimo anno di età, il passaggio a socio aggregato sarà automatico una volta appositamente integrata la domanda di ammissione.

Articolo 7

I soci ordinari che si dichiarano disposti ad essere impiegati nelle operazioni di volontariato operativo devono dare annualmente un minimo di ore di attività dichiarandole al momento dell’iscrizione e dei successivi rinnovi. Le loro prestazioni sono, in ogni caso, gratuite. La mancanza di rispetto agli impegni presi è considerata valido motivo di esclusione dall’associazione a norma dell’articolo 24 del Codice Civile Italiano.Chi si dichiara disponibile per le operazioni di volontariato automaticamente si dichiara disponibile per i lavori di conservazione o ampliamento delle strutture sociali.

Articolo 8

I rapporti fra soci, i dirigenti di ogni livello e l’associazione verso la popolazione tutta devono essere improntati alla più completa collaborazione, solidarietà  e rispetto reciproco; in accordo allo spirito volontaristico che deve distinguere gli appartenenti all’associazione Racchetta, i quali debbono perseguire nella maniera più corretta gli scopi sociali.

Articolo 9

Le ammissioni sono di esclusiva competenza del consiglio direttivo. Il nuovo socio sarà presentato da un socio ordinario più anziano o dal responsabile della sezione operativa scelta. La frequentazione delle basi da parte dei soci o dei loro parenti ed amici, di cui si rendono totalmente responsabili,  non può interferire con l’operatività dei volontari presenti in servizio, essendo lo scopo operativo prevalente su ogni altro.

Articolo 10

Il socio è tenuto all’osservanza dello statuto e dell’atto costitutivo. Le deliberazioni dell’assemblea prese in conformità della legge, dell’atto costitutivo e dello statuto vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. Tali deliberazioni possono essere impugnate dai soci o dai membri del consiglio assenti o dissenti entro tre mesi dalla data di deliberazione. L’annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga i membri del consiglio a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità. Sono, in ogni caso, esenti da responsabilità gli amministratori che non abbiano partecipato all’atto salvo che, essendo a cognizione che il medesimo stava per compiersi, non abbiano manifestato e fatto constatare il proprio dissenso. L’annullamento della deliberazione non può avere luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con un’altra presa in conformità alla legge e allo statuto. Le deliberazioni contrarie alla legge, all’atto costitutivo e allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell’organizzazione, di qualunque associato o del pubblico ministero. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione salvo gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento per gli atti che la prevedono. Per gravi motivi il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti i membri del consiglio, può, su istanza di chi ha proposto l’impugnazione, sospendere l’esecuzione della delibera. Le deliberazioni contrarie all’ordine pubblico e al buon costume possono essere sospese anche dall’autorità governativa.

Articolo 11

L’uso dell’immagine pubblica, dei contrassegni e di ogni altro materiale che comporti la denominazione e la riconoscibilità sociale deve perseguire gli scopi sociali contenuti all’interno dello statuto. Ogni altro tipo diverso di utilizzo deve essere preventivamente autorizzato dal consiglio centrale. Qualora il socio si renda responsabile di manchevolezze nei confronti dell’associazione o di atti lesivi dell’immagine pubblica dell’associazione può essere sospeso dal consiglio direttivo nell’esercizio dei propri diritti di socio per un periodo di tempo a discrezione del consiglio.

Articolo 12

Il rapporto sociale si estingue:

  1. Con la morte del socio
  2. Per mancato adempimento degli impegni presi a norma dell’articolo 7 del presente statuto
  3. Con il recesso del socio

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per scritto al consiglio ed ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. Si presume in stato di recesso il socio che non provveda al pagamento della quota sociale entro l’anno in corso, per cui, allo scadere di quest’ultimo,  il socio è espulso a tutti gli effetti dall’organizzazione.

4.Con la radiazione del socio per morosità

5.Con l’espulsione a cura dell’assemblea

L’espulsione non può essere dichiarata che per gravi motivi; l’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la delibera. Gli associati che abbiano receduto, siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di far parte dell’associazione, non possono ripetere i contributi versati ne hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione neanche in caso di scioglimento e liquidazione della stessa.

Articolo 13

Il socio in stato di recesso o comunque espulso dall’associazione deve restituire la tessera, gli eventuali mezzi e contrassegni, attrezzature ed indumenti dell’associazione dal momento in cui il provvedimento ha esecuzione.

Articolo 14

Ogni carica sociale di ogni grado è prestata a titolo gratuito.

Articolo 15

Saranno riconosciuti al socio o al dirigente dell’associazione esclusivamente i rimborsi per spese sostenute per attività funzionali alla conduzione dell’organizzazione. I criteri di tali rimborsi fanno parte del regolamento interno e verranno eventualmente notificati in sede di assemblea annuale.

Articolo 16

I soci potranno avere le chiavi di:

  • Basi
  • Sedi
  • mezzi e strutture

a seconda degli usi della sezione in cui sono iscritto e a discrezione del responsabile della stessa.

Articolo 17

Le quote sociali sono fissate su proposta del consiglio; dall’assemblea dei soci che delibera in conformità dell’articolo 21 primo comma del Codice Civile.

Organi dell’associazione

Articolo 18

L’associazione essendo presente sul territorio di più comuni si suddivide in sezioni operative per rendere più capillare e tempestivo nonché più adatto alle singole realtà l’intervento. La suddivisione in sezioni non pregiudica l’unicità dell’associazione.

Articolo 19

Sono organi dell’associazione:

  • L’assemblea dei soci
  • Il presidente
  • Il consiglio direttivo

Articolo 20

L’assemblea dei soci può essere:

  • Ordinaria.

Ha luogo ogni anno ed ha per scopo principale l’approvazione del bilancio e la votazione su azioni di responsabilità. All’interno delle assembla ordinaria è possibile farsi rappresentare per delega. Ogni socio con diritto di partecipazione può rappresentare soltanto un altro socio di uguale diritto. La forma delle deleghe è obbligatoriamente scritta ed è contenuta nel regolamento interno. Le deliberazioni sono prese con il criterio ogni socio un voto.

  • Straordinaria

Ha luogo ogni qual volta il consiglio lo ritenga opportuno anche se dimissionario. Si ha convocazione anche quando sia fatta al consiglio richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. in quest’ultimo caso se i consiglieri non provvedono la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale. All’interno dell’assemblea straordinaria si vota con il criterio un socio un voto. Ogni socio potrà votare sui punti dell’ordine del giorno dell’assemblea straordinaria anche tramite lettera semplice consegnata al proprio responsabile di sezione il quale ha il dovere di trasmettere al presidente dell’assemblea tutte le lettere raccolte. Al fine di realizzare la trasparenza e la regolarità di questo tipo di votazione è necessario che:

  1. a) La lettera di convocazione dell’assemblea straordinaria contenga puntualmente l’ordine del giorno e richieda esplicitamente il voto sui punti che desidera far approvare.
  2. b) Non sono ammessi quesiti di dubbia interpretazione
  3. c) La lettera di convocazione dell’assemblea rechi la reperibilità di almeno due consiglieri in grado di spiegare a chi ne avesse bisogno i punti su cui si richiede la votazione
  4. d) Per la modifica dell’atto costitutivo o dello statuto, è necessario che tali documenti siano sempre visionabili dai soci almeno per trenta giorni precedenti all’approvazione sia nella sede sociale che nelle sezioni periferiche. La lettera di convocazione deve far menzione delle sedi di esposizione dei documenti
  5. e) È necessario, qualora la natura delle decisioni da prendere lo richieda, che la lettera di convocazione sia accompagnata dalla documentazione necessaria al fine di far prendere la decisione al socio. A tal fine basta che la documentazione sia visionabile per i trenta giorni precedenti all’assemblea nelle sedi periferiche e nella sede sociale.
  6. f) La lettera di voto deve recare:

1)        le generalità del socio votante: nome, cognome, sigla operativa.

2)        dichiarazione di aver preso visione della documentazione relativa a  ciò su cui si va ad esprimere un parere

3)        i quesiti su cui esprimere un parere seguiti dalla duplice dizione “approvo” e “non approvo”

4)        la firma autografa del socio votante

5)        l’indicazione dell’assemblea straordinaria su cui si sta esprimendo un parere con la menzione della data e del luogo di riunione

  1. g) Il presidente della assemblea ha l’obbligo di stabilire che le lettere di voto siano autentiche e che le firme non siano contraffatte. In caso di contestazione del risultato da parte dei soci o del tribunale il presidente è l’unico responsabile della tenuta delle votazioni per lettera.

Il presidente presiede le assemblee.

Articolo 21

La convocazione dei soci nelle assemblee sarà fatta:

1)      Nelle assemblee ordinarie per lettera semplice ai soci ordinari almeno otto giorni prima.

2)      Nelle assemblee straordinarie tramite affissione nella sede sociale, nelle sedi operative e nelle basi operative dell’organizzazione dell’ordine del giorno, almeno trenta giorni prima della data stabilita e per lettera semplice ai soci ordinari almeno otto giorni prima.

Articolo 22

Alle assemblee possono intervenire con diritto alla parola tutti i soci a qualunque categoria appartengano. Possono votare solo i soci ordinari purché in regola col pagamento della quota sociale alla data dell’assemblea. Il rinnovo della tessera può essere fatto in sede di assemblea prima dell’inizio della stessa. A discrezione del consiglio possono partecipare anche i non soci con diritto di parola se questa viene loro concessa dal presidente di assemblea.

Articolo 23

É proibito parlare di politica o  religione nel corso di assemblee, riunioni di consiglio, riunioni pubbliche  in cui si parli a nome dell’associazione. Sono inoltre proibite le azioni di disturbo durante le riunioni. 

Articolo 24

Le deliberazioni dell’assemblea sono prese in prima convocazione a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni che riguardano l’approvazione del bilancio e le responsabilità del consiglio, i consiglieri non hanno diritto di voto.

Articolo 25

Per modificare lo statuto e l’atto costitutivo occorre una assemblea straordinaria in cui siano rappresentati, con i metodi di voto stabiliti all’art. 20 dello statuto almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza di questi. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, riuniti in assemblea straordinaria, con i metodi di voto stabiliti all’art. 20 dello statuto.

Composizione degli organi sociali

 

Articolo 26

Il consiglio direttivo è composto da otto soci, eletti dagli associati, e da un socio che ogni sezione elegge al proprio interno e che costituirà il responsabile della stessa e la rappresenterà all’interno del consiglio. A tale scopo il consiglio direttivo nomina una commissione elettorale almeno due mesi prima delle elezioni che esegue un sondaggio fra i soci allo scopo di trovare i candidati da eleggere e gestisce le candidature e le elezioni secondo le regole contenute nel regolamento interno. Le elezioni avvengono all’interno dell’assemblea ordinaria e con i metodi di voto stabiliti all’articolo 20 del presente statuto. Ogni socio ordinario ha diritto a candidarsi per il consiglio direttivo. Il consiglio resta in carica per due anni; il rappresentante di sezione non decade alla scadenza biennale del consiglio. In caso di decadenza del responsabile di sezione, la stessa lo elegge in una riunione dei soci e ne comunica il nominativo alla prima riunione del consiglio direttivo. Tale riunione deve essere convocata entro venti giorni dalla data di decadenza. Le modalità di elezione sono contenute nel regolamento interno. Il responsabile di sezione resta in carica due anni.

Articolo 27

Il consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

  1. Eleggere tra i candidati eletti:
  • Il presidente
  • Il vice-presidente
  • Il segretario
  • Il tesoriere
  • I restanti quattro consiglieri con incarichi funzionali all’associazione. Per i loro compiti e le loro responsabilità si deve far riferimento al verbale di consiglio che li qualifica.
  1. Delibera il bilancio consuntivo e preventivo
  2. Ripartire mezzi, attrezzature e fondi fra le sezioni operative
  3. Discutere sulle istanze delle singole sezioni
  4. Approvare gli estremi delle convenzioni
  5. Eleggere a maggioranza semplice, ma con la designazione da parte del presidente, i delegati funzionali esterni al consiglio che avranno compiti specifici ed inerenti alle funzioni loro assegnate. Potranno partecipare, senza diritto di voto, ma con diritto alla parola, alle riunioni di consiglio Direttivo. Per la loro nomina e gli eventuali mandati si deve far riferimento ai verbali di consiglio.
  6. Compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione e non. Può, con il parere favorevole di 3/4 dei consiglieri presenti alla riunione, delegare, ogni volta che lo ritenga opportuno, la decisione di un atto all’assemblea.
  7. Richiede credito presso le banche fornitrici
  8. Autorizza la firma sui conti da parte del tesoriere, presidente e dei delegati funzionali.
  9. Accetta e qualifica il responsabile di sezione

Articolo 28

Il consiglio si riunisce:

  • Su iniziativa del presidente
  • Su richiesta di almeno due consiglieri
  • Su richiesta di un decimo degli associati

Il verbale relativo, comprendente l’ordine del giorno, deve essere trascritto sul libro dei verbali di consiglio. Il consigliere che non intervenga a tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo scritto, sarà ritenuto dimissionario. Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri eletti essi verranno sostituiti dai primi non eletti. Se i consiglieri eletti dimissionari sono più di quattro contemporaneamente o entro un termine di due mesi l’intero consiglio è ritenuto dimissionario e verrà rieletto. Il consiglio può delegare alcuni incarichi funzionali a soci esterni al consiglio, i delegati funzionali, purché nella delibera consiliare vi siano contenute tutte le indicazioni inerenti al compito. Il consiglio potrà in ogni caso di richiesta e con il consenso degli interessati scambiare gli incarichi di due o più consiglieri. Il consiglio delibera a maggioranza semplice, salvo i casi in cui lo statuto preveda maggioranze diverse. Si ritiene valida la delibera qualora alla votazione abbiano partecipato la metà dei consiglieri. In caso di parità nella votazione il voto del presidente è determinante.

Articolo 29

Il  presidente dell’associazione, eletto in seno al consiglio ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza dell’associazione. Il presidente inoltre:

–   Delega, con parere favorevole della maggioranza del consiglio direttivo, la rappresentanza dell’organizzazione nelle diverse occasioni, tenendo presente l’articolo 1392 del Codice Civile Italiano, a esponenti del consiglio direttivo o a soci ordinari.

–   Nomina a sua discrezione i componenti della segreteria del presidente che lo coadiuvano nelle proprie mansioni.

–   Tali figure hanno accesso ai locali sociali di ogni grado e alle informazioni sociali e gestionali, purché istituiti con regolare mandato scritto sui verbali di consiglio.

–   Tale veste non attribuisce il diritto al voto.

 Promuove le discipline volte:

  • All’espulsione dall’organizzazione per gravi  motivi
  • Alla sospensione dai diritti sociali per manchevolezze nei confronti dell’organizzazione o per comportamenti lesivi l’immagine pubblica
  • A sollevare dall’incarico i responsabili di sezione che abbiano tenuto comportamenti lesivi l’immagine pubblica dell’organizzazione o la stessa nelle sociali.

Articolo 30

Il vice-presidente sostituisce a tutti gli effetti il presidente in caso di sua assenza. Possiede la rappresentanza dell’organizzazione.

Articolo 31

Il segretario tiene l’amministrazione dell’organizzazione, protocolla gli atti in arrivo ed in partenza sia della sede centrale che delle sezioni, aggiorna gli archivi, mantiene l’ordine e i libri contabili. É cura di ogni responsabile di sezione far pervenire sia la corrispondenza per il protocollo sia i documenti fiscali in originale per la registrazione a termini di legge. Potrà a sua discrezione avvalersi di propri collaboratori, che sotto sua responsabilità, lo aiutino nel disbrigo delle funzioni.

Articolo 32

Il tesoriere esegue materialmente i pagamenti e gli incassi deliberati dal consiglio centrale. É responsabile dei conti correnti e della cassa unitamente al presidente. Viene autorizzato alla firma con apposita delibera del consiglio. Ha come compito, e di ciò ne è responsabile, la verifica della copertura dei capitoli di spesa. Per finanziare capitoli insufficienti si userà apposita delibera del consiglio. Allo stesso modo verranno decise le spese non previste in bilancio.

Articolo 33

I rappresentanti di ogni sezione si fanno promotori dei bisogni della loro sezione presso il consiglio direttivo. Propongono acquisti e spese tenendo conto delle necessità operative. Prendono in gestione attrezzature e denaro necessari al fabbisogno della sezione che rappresentano. Il responsabile di sezione sotto sua responsabilità può delegare alcuni suoi compiti gestionali ad altri soci della stessa così come contenuto nel regolamento interno dell’associazione. I responsabili di sezione sono responsabili della conduzione della stessa non solo nei confronti del consiglio, ma anche dei soci tutti. In caso di cattiva o lesiva conduzione ogni socio è tenuto a presentare reclamo al consiglio direttivo che, durante la prima riunione, dovrà decidere una appropriata risoluzione.

Articolo 34

Per tutto ciò che non è esplicitamente previsto si fa riferimento alla normativa vigente

Articolo 35

L’anno di gestione sociale ha inizio il primo di Gennaio e termina il trentuno di Dicembre.

Articolo 36

L’assemblea dei soci può approvare un regolamento interno che regolerà la vita interna all’associazione. Il regolamento deve contenere una normativa speciale nei confronti dello statuto o stabilire le parti mancanti.

Articolo 37

L’associazione può avvalersi per la gestione della sede e delle basi operative di obiettori di coscienza, nelle forme consentite dalla legge sull’obiezione di coscienza e dalla volontà della sezione di accoglienza. A tale scopo i contatti con gli enti preposti saranno tenuti dal presidente o da persone eventualmente da lui delegate.

Articolo 38

Potranno essere assunti dei lavoratori dipendenti al solo scopo di garantire la continuità delle prestazioni ed il regolare funzionamento dell’associazione, purché l’opera di questi sia marginale rispetto a quella resa gratuitamente dagli aderenti. E comunque  vietato per detto personale svolgere mansioni operative di antincendio boschivo e protezione civile. L’assunzione deve essere deliberata dal consiglio con la maggioranza dei tre quarti.

Gestione e bilancio

Articolo 39

Nel mese di Novembre viene dato incarico al responsabile di sezione per la preparazione dei resoconti di previsione particolari per territorio, proiettato nel lungo periodo al fine di dare la priorità alle spese più urgenti. Sarà compito annualmente di un gruppo di lavoro, nominato dal consiglio, la redazione definitiva del bilancio di previsione, sulla base delle effettive disponibilità e sulle indicazioni della segreteria. Il consiglio dovrà approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo dell’anno trascorso entro il quindici marzo dell’anno successivo dell’esercizio.È obbligatorio che l’assemblea per l’approvazione dei bilanci sia convocata entro il mese di Aprile di ogni anno. L’approvazione dei bilanci avviene a maggioranza semplice. Per motivi straordinari ed ammessi dalla legislatura in materia, i bilanci possono essere approvati anche entro il mese di Giugno.

Articolo 40

Ai fini di una facile comprensione da parte dell’assemblea il bilancio, sia consuntivo che preventivo, predisposti a norma di legge, comprenderà almeno le seguenti voci:

  1. Costi:
·        Assicurazioni ·        Ammortamenti
·        Carburanti ·        Altri costi di gestione
  1. Ricavi:
·        Convenzioni A.I.B. ·        Quote degli aderenti
·        Altre Convenzioni ·        Atri contributi