Proroga periodo Rischio Incendi Boschivi Fino a 15 Settembre 2024

Visto:

  •  la L.R. 21 marzo 2000, n. 39, ‘Legge Forestale della Toscana’, e s.m.i., Titolo V, ‘Tutela del bosco’ capo II, ‘Difesa dei boschi dagli incendi’, ed in particolare l’art. 76, comma 1 lettera b) che prevede che il il regolamento forestale definisce i periodi a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi, determinati su base statistica meteo-climatica e le modalità per la definizione di tali periodi;

  • il D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R, ‘Regolamento forestale della Toscana’, e s.m.i., in cui all’art. 61, comma 2, viene stabilito che sulla base dell’indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi così come definito nel Piano AIB possono essere istituiti periodi a rischio fuori dall’intervallo temporale 1° luglio – 31 agosto, anche per singoli comuni;

  •  il D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R, ‘Regolamento forestale della Toscana’, e s.m.i., in cui all’art 57 bis comma 2 bis e all’art. 66, comma 1, viene stabilito che qualsiasi tipo di abbruciamento di residui vegetali, agricoli e forestali è vietato su tutto il territorio regionale nei periodi a rischio di incendi di cui all’articolo 61;

  •  il vigente Piano AIB, approvato con DGR n. 187/2023, che, come previsto dall’art. 74, comma 2, lettera a) della suddetta L.R. 39/2000, definisce gli indici di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi e le modalità di istituzione dei periodi a rischio;

Considerato:

  • che le previsioni meteo elaborate dal Consorzio LaMMA non forniscono indicazioni complete circa la possibile evoluzione sull’andamento degli indici di rischio incendi per la prima decade di settembre 2024;

  • che per gran parte del territorio regionale, il modello previsionale indica attualmente condizioni di alto rischio per l’innesco e propagazione degli incendi boschivi che potrebbero perdurare anche nel prossimo periodo estivo;

Decreta

  • di prorogare il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi, di cui al Regolamento forestale della Toscana n. 48/2003, su tutto il territorio regionale fino al 15 settembre 2024 compreso.

  •  di dare, altresì atto che, ai sensi dell’art. 3, ultimo comma, della Legge 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all’Autorità giudiziaria competente in materia nei termini di legge.

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