Regione Toscana Comunica
Visto:
- la L.R. 21 marzo 2000, n. 39, ‘Legge Forestale della Toscana’, e s.m.i., Titolo V, ‘Tutela del bosco’ capo II, ‘Difesa dei boschi dagli incendi’, ed in particolare l’art. 76, comma 1 lettera b) che prevede che il il regolamento forestale definisce i periodi a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi, determinati su base statistica meteo-climatica e le modalità per la definizione di tali periodi;
- il D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R, ‘Regolamento forestale della Toscana’, e s.m.i., in cui all’art. 61, comma 2, viene stabilito che sulla base dell’indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi così come definito nel Piano AIB possono essere istituiti periodi a rischio fuori dall’intervallo temporale 1° luglio – 31 agosto, anche per singoli comuni;
- il D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R, ‘Regolamento forestale della Toscana’, e s.m.i., in cui all’art 57 bis comma 2 bis e all’art. 66, comma 1, viene stabilito che qualsiasi tipo di abbruciamento di residui vegetali, agricoli e forestali è vietato su tutto il territorio regionale nei periodi a rischio di incendi di cui all’articolo 61
- il vigente Piano AIB, approvato con DGR n. 564/2019 e prorogato con DGR n. 1393/2021 che, come previsto dall’art. 74, comma 2, lettera a) della suddetta L.R. 39/2000, definisce gli indici di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi e le modalità di istituzione dei periodi a rischio;
Considerato:
- che per gran parte del territorio regionale, il modello indice di rischio prevede un livello di rischio alto per lo sviluppo di incendi boschivi legato in particolare agli effetti prodotti dal perdurare di condizioni meteo climatiche caratterizzate da scarse precipitazioni pregresse;
- che le previsioni meteo a medio termine elaborate dal Consorzio LaMMA forniscono indicazioni su probabili condizioni di alta pressione con tempo stabile, bassa probabilità di precipitazioni e temperature generalmente al di sopra delle medie del periodo per i prossimi dieci giorni di giugno;
Decreta:
- di istituire con decorrenza dal 11 giugno 2022 il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi, di cui al Regolamento forestale della Toscana n. 48/2003, su tutto il territorio regionale;
- di dare, altresì atto che, ai sensi dell’art. 3, ultimo comma, della Legge 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all’Autorità giudiziaria competente in materia nei termini di legge.