In questo periodo la normativa consente l’abbruciamento di residui ligno cellulosici provenienti da tagli boschivi, interventi colturali, interventi fitosanitari, potatura e ripulitura, ai fini del loro reimpiego nel ciclo colturale di provenienza.
Nell’attuare questo tipo di pratica agricola, occorre osservare precise prescrizioni e adottare tutte le cautele necessarie a evitare sia l’innesco di incendi sia di incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa.
L’abbruciamento deve essere effettuato entro i 250 metri dal luogo di produzione e in piccoli cumuli non superiori a 3 metri steri per ettaro al giorno. Lo stero è un’unità di misura di volume usata per il legno ed equivale a un metro cubo vuoto per pieno, vale a dire volume incluso i vuoti.
Dopo l’entrata in vigore delle modifiche al regolamento forestale (d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 48/R) che si è adeguato alla legge nazionale (estratto D.lgs.152/2006), sono queste le norme a cui fare riferimento:
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Per gli abbruciamenti eseguiti in bosco, nelle aree assimilate e negli impianti di arboricoltura da legno è necessaria l’autorizzazione dell’ente competente sul territorio ai sensi della legge forestale.
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Gli abbruciamenti eseguiti nella fascia di terreno di larghezza pari a 50 metri contigua al bosco (alle aree assimilate e agli impianti di arboricoltura da legno) e nei castagneti da frutto sono consentiti, purché eseguiti in conformità alle norme di prevenzione.
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Le norme di prevenzione prevedono che gli abbruciamenti siano sempre eseguiti in assenza di vento (quando la colonna di fumo sale verticalmente) e con le opportune precauzioni:
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limitando il materiale da bruciare in piccoli cumuli e in spazi ripuliti e isolati da vegetazione e residui infiammabili
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operando in presenza di un adeguato numero di persone e mai da soli
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osservando la sorveglianza della zona fino al completo spegnimento dell’abbruciamento.
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